Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica
Art. 7
In vigore dal 13 apr 1951
Sono soci onorari coloro che, per la loro posizione sociale e per la particolare simpatia dimostrata a favore dell'Associazione ne favoriscono lo sviluppo ed il raggiungimento dei fini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-7