Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica

Art. 4

In vigore dal 13 apr 1951
L'Associazione, che è posta sotto la vigilanza del Ministero della difesa - Aeronautica, trae i mezzi per la propria vita ed attività da: a) rendite del patrimonio; b) contributi volontari dei propri soci e di quegli enti o persone che si vogliono rendere benemeriti dell'Associazione; c) aliquote di utili di speciali gestioni extra-patrimoniali degli Enti aeronautici; d) sovvenzioni dell'Amministrazione aeronautica; e) ricavato da manifestazioni aeronautiche o varie indette a pro dell'Associazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-4

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Art. 4 Cambiamento della denominazione dell'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo, e approvazione del nuovo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo