Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica
Art. 4
In vigore dal 13 apr 1951
L'Associazione, che è posta sotto la vigilanza del Ministero della difesa - Aeronautica, trae i mezzi per la propria vita ed attività da:
a) rendite del patrimonio;
b) contributi volontari dei propri soci e di quegli enti o persone che si vogliono rendere benemeriti dell'Associazione;
c) aliquote di utili di speciali gestioni extra-patrimoniali degli Enti aeronautici;
d) sovvenzioni dell'Amministrazione aeronautica;
e) ricavato da manifestazioni aeronautiche o varie indette a pro dell'Associazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-4