Art. 1
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L'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Mutilati dell'Aeronautica riunisce le famiglie dei militari dell'Aeronautica deceduti per cause di guerra o di servizio, nonché i militari che hanno subito menomazioni fisiche permanenti per le stesse ragioni. Comprende inoltre le famiglie dei membri dell'equipaggio di volo dell'Aeronautica civile deceduti per incidente di volo e chi ha riportato invalidità fisiche permanenti per la stessa causa. Per tutti i casi, il decesso, la mutilazione o l'invalidità permanente devono essere formalmente attestati da atti ufficiali rilasciati dagli organi competenti.
La norma definisce la composizione e i soggetti tutelati dall'Associazione, stabilendo i requisiti documentali per farne parte.
Si applica alle famiglie e agli appartenenti all'Aeronautica militare colpiti da morte o menomazioni per guerra o servizio, nonché alle famiglie e agli equipaggi dell'Aeronautica civile colpiti da incidenti di volo.
I familiari di un pilota dell'Aeronautica militare deceduto durante una missione di servizio possono aderire all'Associazione presentando la documentazione rilasciata dall'organo competente. Lo stesso vale per un componente di un equipaggio di volo civile che ha riportato un'invalidità fisica permanente a causa di un incidente aereo attestato da atti ufficiali.
Le cause di morte, mutilazione ed invalidità permanente debbono risultare da atti ufficiali degli organi competenti in materia.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.