Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica
Art. 1
In vigore dal 13 apr 1951
Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica
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L'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Mutilati dell'Aeronautica (A.N.F.C.M.A.) - che nel seguito del presente statuto viene indicata con la sola parola Associazione - riunisce le famiglie degli appartenenti all'Aeronautica militare, morti per cause di guerra o di servizio e coloro che per le stesse ragioni abbiano riportato menomazioni permanenti della efficienza fisica.
L'Associazione riunisce inoltre le famiglie dei componenti gli equipaggi di volo dell'Aeronautica civile, deceduti in seguito ad incidente di volo e coloro che per le stesse ragioni abbiano riportato menomazioni permanenti della efficienza fisica.
Le cause di morte, mutilazione ed invalidità permanente debbono risultare da atti ufficiali degli organi competenti in materia,
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-1