Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica
Art. 5
In vigore dal 13 apr 1951
L'Associazione per il raggiungimento dei propri fini si propone di agire in stretta collaborazione con gli organi dell'Aeronautica militare e statali, con gli Enti dell'aeronautica civile, nonché con gli altri aventi scopi analoghi a quelli da essa perseguiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-5