Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica

Art. 5

In vigore dal 13 apr 1951
L'Associazione per il raggiungimento dei propri fini si propone di agire in stretta collaborazione con gli organi dell'Aeronautica militare e statali, con gli Enti dell'aeronautica civile, nonché con gli altri aventi scopi analoghi a quelli da essa perseguiti.
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