Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica
Art. 10
In vigore dal 13 apr 1951
Sono soci aggregati i famigliari indicati al punto a) dell', in aggiunta alla persona che rappresenta di diritto, quale socio effettivo, il caduto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-10