Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica

Art. 11

In vigore dal 13 apr 1951
La nomina dei soci onorari e benemeriti viene deliberata dal Comitato nazionale anche su proposta dei Consigli direttivi di sezione. L'ammissione dei soci effettivi ed aggregati viene deliberata e ratificata rispettivamente dal Consiglio direttivo di sezione e dal presidente nazionale. I soci non possono far parte di altre associazioni o di altri sodalizi che siano dichiarati in contrasto con i fini dell'Associazione.
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Art. 11 Cambiamento della denominazione dell'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo, e approvazione del nuovo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo