Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica
Art. 12
In vigore dal 13 apr 1951
I soli soci effettivi hanno diritto a:
a) partecipare alle assemblee ed alle relative deliberazioni;
b) fruire dell'assistenza morale e materiale nelle forme e con i limiti stabiliti nel presente statuto e secondo le norme regolamentari in relazione ai mezzi di cui l'Associazione dispone;
c) godere di tutti i vantaggi e servizi assicurati dall'Associazione.
I soci aggregati beneficiano dell'assistenza e dei vantaggi e servizi di cui alle lettere b) e c) con la limitazione che l'assistenza economica viene ad essi estesa solo in casi particolari e previa motivata deliberazione del Consiglio direttivo di sezione.
I figli minori e la moglie di socio effettivo mutilato ed invalido possono beneficiare delle forme di assistenza dell'Associazione sempre per eccezionali circostanze e previa motivata singola deliberazione del Consiglio direttivo di sezione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-12