Art. 25
Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica

Art. 25

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In vigore dal 13 apr 1951
Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno alla prima riunione - entro 15 giorni dall'avvenuta elezione - il presidente e il vice presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-25