Art. 32
Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica

Art. 32

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In vigore dal 13 apr 1951
Le riunioni del Comitato nazionale sono valide se sono presenti più della metà dei componenti. I membri impediti possono dare delega di deliberazione e voto a quelli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti salvo che per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo che ha luogo a maggioranza assoluta di voti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-32