Art. 9

In vigore dal 6 feb 1951
Nel registro di carico e scarico devono essere iscritte le merci soggette a denuncia ai sensi dell' del decreto-legge, secondo le distinzioni stabilite nella tabella allegata allo stesso. Debbono esservi successivamente riportate, secondo le distinzioni predette, le partite di merci ricevute, quelle spedite, consegnate o destinate alla lavorazione, le date dei singoli movimenti di entrata e di uscita, i nomi e le sedi degli imprenditori dai quali le merci furono ricevute e ai quali esse furono spedite o consegnate, nonché il nome del vettore, per le merci spedite.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-20;9#art-9

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