Art. 1
In vigore dal 6 feb 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Decreta:
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Le denuncie previste nei primi due commi dell' del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, debbono essere fatte agli uffici periferici del Ministero dell'industria o agli enti ed organizzazioni specificatamente incaricati dal Ministro con proprio decreto, secondo le distinzioni in questo stabilite. Debbono essere redatte su moduli approvati con decreto del Ministro, ed essere presentate entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto o spedite nello stesso termine mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il decreto di incarico e quelli di approvazione dei moduli sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-20;9#art-1