Art. 4

In vigore dal 6 feb 1951
Gli uffici, gli enti o le organizzazioni incaricati compiuta l'elaborazione dei dati contenuti nelle denuncie secondo le istruzioni e nel termine stabilito dal Ministero, ne comunicano a questo i risultati.
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Art. 4 Disposizioni di esecuzione del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali. — Testo vigente | Portale Normativo