Art. 7
In vigore dal 6 feb 1951
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio.
Il direttore predetto deve dichiarare nell'ultima pagina del registro il numero dei fogli che lo compongono.
Le richieste di vidimazione devono essere annotate dal direttore dell'Ufficio in apposito registro da lui tenuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-20;9#art-7