Art. 11
In vigore dal 6 feb 1951
I detentori di merci che, in base al decreto del Ministro per l'industria e il commercio siano obbligati alla denunzia di cui all', terzo comma del decreto-legge, debbono curare la tenuta del registro di carico e scarico secondo le disposizioni degli del presente decreto, in quanto applicabili.
Il registro deve anche contenente l'indicazione del titolo della detenzione e quella del proprietario della merce.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-20;9#art-11