Art. 11

In vigore dal 6 feb 1951
I detentori di merci che, in base al decreto del Ministro per l'industria e il commercio siano obbligati alla denunzia di cui all', terzo comma del decreto-legge, debbono curare la tenuta del registro di carico e scarico secondo le disposizioni degli del presente decreto, in quanto applicabili. Il registro deve anche contenente l'indicazione del titolo della detenzione e quella del proprietario della merce.
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Art. 11 Disposizioni di esecuzione del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali. — Testo vigente | Portale Normativo