Art. 6

In vigore dal 6 feb 1951
Il registro di carico e scarico previsto nell' del decreto-legge deve essere istituito entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro può prescrivere l'uso di un modello uniforme da lui approvato.
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Art. 6 Disposizioni di esecuzione del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali. — Testo vigente | Portale Normativo