Art. 6
In vigore dal 6 feb 1951
Il registro di carico e scarico previsto nell' del decreto-legge deve essere istituito entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Il Ministro può prescrivere l'uso di un modello uniforme da lui approvato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-20;9#art-6