Art. 3
In vigore dal 6 feb 1951
Ai fini della denuncia della capacità produttiva deve essere indicato ogni elemento specifico atto a determinare la produzione massima ottenibile con gli impianti esistenti, se sfruttati integralmente, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche della attività produttiva esercitata dall'imprenditore e alle richieste che, per ciascun ramo d'industria, siano eventualmente fatte nel modulo previsto nel primo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-20;9#art-3