Art. 8
In vigore dal 6 feb 1951
Le imprese che hanno più magazzini, nei quali si trovino merci soggette a denuncia, debbono tenere un distinto registro di carico e scarico per ciascun magazzino.
Il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio può autorizzare la tenuta contemporanea di più registri per uno stesso magazzino quando le esigenze delle registrazioni non consentono l'uso di un solo registro. In tal caso l'autorizzazione è iscritta nel registro previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente ed è in esso indicato l'uso a cui ciascun registro è destinato.
Il registro deve essere custodito nei locali del magazzino e deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari, degli ufficiali e degli agenti di cui all' del decreto-legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-20;9#art-8