Art. 13

In vigore dal 6 feb 1951
La tessera di riconoscimento prevista dall', quarto comma del decreto-legge, deve recare la fotografia del funzionario o dell'agente e l'indicazione delle sue e della sua qualifica. Essa è rilasciata dal direttore generale della industria presso il Ministero dell'industria e commercio e deve essere esibita sulla domanda delle persone, alle quali vengono richieste informazioni e nei cui locali sono eseguiti controlli e verifiche. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - TOGNI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: SEGNI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1951 Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 33. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-20;9#art-13

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