Art. 13
In vigore dal 6 feb 1951
La tessera di riconoscimento prevista dall', quarto comma del decreto-legge, deve recare la fotografia del funzionario o dell'agente e l'indicazione delle sue e della sua qualifica.
Essa è rilasciata dal direttore generale della industria presso il Ministero dell'industria e commercio e deve essere esibita sulla domanda delle persone, alle quali vengono richieste informazioni e nei cui locali sono eseguiti controlli e verifiche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - TOGNI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 33. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-20;9#art-13