Art. 12

In vigore dal 6 feb 1951
La comunicazione periodica dei dati riassuntivi delle registrazioni nel registro di carico e scarico di cui all'ultimo comma dell' del decreto-legge, può essere richiesta dal Ministro alle imprese, individualmente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o per settore, mediante decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La comunicazione dei dati deve essere fatta al Ministero o, nel caso di incarico, agli uffici, enti ed organizzazioni che lo hanno ricevuto, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero stesso.
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