Art. 10

In vigore dal 6 feb 1951
Le registrazioni devono essere fatte secondo le regole di una ordinata scritturazione, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-20;9#art-10

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