Art. 2

In vigore dal 6 feb 1951
La denuncia relativa alle merci deve precisare la quantità di ciascuna di esse, secondo le distinzioni risultanti dalla tabella allegata al decreto-legge, e le altre specificazioni eventualmente richieste nei moduli di cui al primo comma dell'articolo precedente. Quando la merce non si trova in locali pertinenti all'impresa, la denuncia deve indicare il detentore e la quantità esistente presso lo stesso. Per le merci viaggianti deve dichiararsi la provenienza, il nome del vettore e la quantità spedita. La denuncia delle merci acquistate e non ancora spedite all'entrata in vigore del decreto-legge deve riferirsi solo a quelle fatturate, e indicare, oltre la quantità, il nome del venditore, la sede della sua impresa, la data ed il luogo di consegna. Per le imprese che hanno più magazzini debbono essere fatte denuncie distinte per ogni circoscrizione comunale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-20;9#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo