Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 6 feb 1951
Gli uffici, gli enti o le organizzazioni incaricati compiuta l'elaborazione dei dati contenuti nelle denuncie secondo le istruzioni e nel termine stabilito dal Ministero, ne comunicano a questo i risultati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-20;9#art-4