Titolo II
Art. 21
Nota d'iscrizione a ruolo
In vigore dal 1 gen 1951
Il testo dell'art. 71 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:
"Art. 71 (Nota d'iscrizione a ruolo). La nota d'iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l'indicazione delle parti, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-21