Titolo II

Art. 21

Nota d'iscrizione a ruolo

In vigore dal 1 gen 1951
Il testo dell'art. 71 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente: "Art. 71 (Nota d'iscrizione a ruolo). La nota d'iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l'indicazione delle parti, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-21

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Nota d'iscrizione a ruolo (Art. 21 Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, e disposizioni transitorie.) — Testo vigente | Portale Normativo