Titolo II

Art. 18

Determinazione delle udienze di prima comparizione

In vigore dal 1 gen 1951
Nel testo del titolo III, capo II, sez. I delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito l'articolo seguente: "Art. 69-bis (Determinazione delle udienze di prima Comparizione). - Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma dell'art. 163 secondo comma del Codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti davanti al giudice istruttore, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-18

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Determinazione delle udienze di prima comparizione (Art. 18 Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, e disposizioni transitorie.) — Testo vigente | Portale Normativo