Titolo II

Art. 15

Intervento del pubblico ministero davanti all'istruttore

In vigore dal 1 gen 1951
Il testo dell' delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente: " (Intervento davanti all'istruttore). - L'intervento del pubblico ministero davanti all'istruttore avviene nei modi previsti nell'art. 267 del Codice".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo