Titolo II
Art. 15
Intervento del pubblico ministero davanti all'istruttore
In vigore dal 1 gen 1951
Il testo dell' delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:
" (Intervento davanti all'istruttore). - L'intervento del pubblico ministero davanti all'istruttore avviene nei modi previsti nell'art. 267 del Codice".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-15