Titolo I

Art. 2

Chiamata di terzo

In vigore dal 1 gen 1951
Il testo dell'art. 269 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 269 (Chiamata di un terzo in causa). - Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 106, la parte deve provvedere mediante citazione a comparire alla prima udienza, osservati i termini stabiliti nell'art. 163-bis. "Il giudice istruttore, quando ne è richiesto nella prima udienza, può concedere un termine per la chiamata del terzo, fissando all'uopo una nuova udienza. "La parte che chiama un terzo deve depositare la citazione entro il termine di cui all'art. 165, mentre il terzo può costituirsi a norma dell'art. 166 o all'udienza".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-2

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