Titolo I
Art. 7
Sospensione dell'esecuzione delle sentenze in sede di revocazione e d'opposizione di terzo
In vigore dal 1 gen 1951
Il testo degli articoli 401 e 407 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 401 (Sospensione dell'esecuzione). - Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito".
"Art. 407 (Sospensione dell'esecuzione). - Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-7