Titolo I

Art. 7

Sospensione dell'esecuzione delle sentenze in sede di revocazione e d'opposizione di terzo

In vigore dal 1 gen 1951
Il testo degli articoli 401 e 407 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 401 (Sospensione dell'esecuzione). - Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito". "Art. 407 (Sospensione dell'esecuzione). - Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-7

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