Titolo I

Art. 12

Estinzione del processo esecutivo

In vigore dal 1 gen 1951
Il testo degli articoli 630 e 631 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 630 (Inattività delle parti). - Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. "L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, salvo il disposto dell'articolo successivo. L'estinzione è dichiarata con ordinanza del giudice dell'esecuzione, la quale è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dell'udienza. "Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza". "Art. 631 (Mancata comparizione all'udienza). - Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti. "Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo. "Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-12

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