Titolo I

Art. 13

Opposizione a decreti ingiuntivi. Termine di comparizione

In vigore dal 1 gen 1951
Il testo degli articoli 645 e 646 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 645 (Opposizione). - L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché nè prenda nota sull'originale del decreto. "In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti a giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà". "Art. 646 (Opposizione ai decreti riguardanti erediti di lavoro). - Quando il decreto è stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro, entro cinque giorni dalla notificazione l'atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell'art. 430 all'associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l'opponente. "In tale caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'opposizione. "Durante il corso del termine stabilito per il tentativo di conciliazione, l'opponente può chiedere con ricorso al pretore o al presidente la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto, che, in caso di accoglimento dell'istanza, deve essere notificato alla controparte".
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Opposizione a decreti ingiuntivi. Termine di comparizione (Art. 13 Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, e disposizioni transitorie.) — Testo vigente | Portale Normativo