Titolo I
Art. 11
Provvedimenti per l'assegnazione e la vendita nella espropriazione mobiliare
In vigore dal 1 gen 1951
Il testo degli articoli 532, 533, 534 e 535 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 532 (Vendita a mezzo di commissionario). - Quando lo ritiene opportuno, il pretore può disporre che le cose pignorate siano affidate a un commissionario, affinché proceda alla vendita.
"Nello stesso provvedimento il pretore, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione.
"Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato".
"Art. 533 (Obblighi del commissionario). - Il commissionario non può vendere se non per contanti. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal pretore nel suo provvedimento.
"Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinché siano venduti all'incanto.
"Il compenso al commissionario è stabilito dal pretore con decreto".
"Art. 534 (Vendita all'incanto). - Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il pretore, col provvedimento di cui all'art. 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato.
"Nello stesso provvedimento il pretore può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'art. 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo".
"Art. 535 (Prezzo base dell'incanto). - Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.
"In ogni altro caso il pretore, nel provvedimento di cui all'art. 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-11