Titolo II

Art. 17

Registri di cancelleria della corte d'appello

In vigore dal 1 gen 1951
Il testo dell' delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente: " (Registri di cancelleria della corte d'appello). - Il cancelliere della corte d'appello deve tenere i registri previsti nei numeri 1 a 10 e 13 a 19 dell'articolo precedente. "Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal primo presidente della corte d'appello o da un consigliere da lui delegato, tranne quelli indicati nei numeri 15 e 16 che debbono essere numerati e vidimati dal procuratore generale della Repubblica o da un sostituto procuratore generale da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-17

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