Titolo II

Art. 22

Determinazione delle udienze dei giudici istruttori

In vigore dal 1 gen 1951
Il testo dell'art. 80 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente: "Art. 80 (Determinazione delle udienze dei giudici istruttori). - Il presidente del tribunale stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui egli stesso, i presidenti di sezione e ciascun giudice istruttore debbono tenere le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale durante il periodo al quale si riferisce. Se nel corso dell'anno uno o più giudici istruttori cessano di fare parte del tribunale; o della sezione, debbono di volta in volta essere apportate al decreto le necessarie modificazioni".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-22

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Determinazione delle udienze dei giudici istruttori (Art. 22 Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, e disposizioni transitorie.) — Testo vigente | Portale Normativo