Titolo II

Art. 24

Fissazione delle udienze d'istruzione

In vigore dal 1 gen 1951
Il testo dell'art. 81 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente: "Art. 81 (Fissazione delle udienze d'istruzione). Le udienze d'istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore. "Nello stesso processo l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d'istruzione, e quello tra le successive udienze di istruzione, non può essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-24

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