Titolo II
Art. 28
Rimessione della causa al collegio in pendenza di reclamo
In vigore dal 1 gen 1951
Nel testo delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito l'articolo seguente:
"Art. 112-bis (Rimessione della causa al collegio in pendenza di reclamo). - Fino a quando non siano decorsi i termini stabiliti dall'art. 178 quinto comma del Codice, il giudice istruttore, davanti al quale è stato proposto il reclamo, può, d'ufficio, rimettere le parti al collegio a norma dell'art. 187 secondo e terzo comma dello stesso codice. In questo caso il giudice invita le parti a precisare le conclusioni a norma dell'art. 189 del codice".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-28