Titolo II

Art. 28

Rimessione della causa al collegio in pendenza di reclamo

In vigore dal 1 gen 1951
Nel testo delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito l'articolo seguente: "Art. 112-bis (Rimessione della causa al collegio in pendenza di reclamo). - Fino a quando non siano decorsi i termini stabiliti dall'art. 178 quinto comma del Codice, il giudice istruttore, davanti al quale è stato proposto il reclamo, può, d'ufficio, rimettere le parti al collegio a norma dell'art. 187 secondo e terzo comma dello stesso codice. In questo caso il giudice invita le parti a precisare le conclusioni a norma dell'art. 189 del codice".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-28

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Rimessione della causa al collegio in pendenza di reclamo (Art. 28 Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio) — Testo vigente | Portale Normativo