Titolo II
Art. 33
Appello delle sentenze non definitive
In vigore dal 1 gen 1951
Il testo dell'art. 129 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:
"Art. 129 (Riserva d'appello. Estinzione del processo). - La riserva d'appello contro le sentenze previste nell'art. 278 e nel n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 del Codice, può essere fatta, nell'udienza del giudice istruttore con dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale, o con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegarsi ad esso.
"La riserva può essere fatta anche con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite, a norma dell'art. 170 primo e terzo comma, del Codice, o personalmente alla parte, se questa non è costituita.
"Se il processo si estingue in primo grado, la sentenza di merito contro la quale fu fatta la riserva acquista efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui diventa irrevocabile l'ordinanza, o passa in giudicato la sentenza, che pronuncia l'estinzione del processo.
Da questa data decorrono i termini stabiliti dall'articolo 325 del Codice per impugnare la sentenza già notificata, e, se questa non è stata notificata, decorre il termine di decadenza stabilito dall'art. 327 del Codice stesso".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-33