Titolo II
Art. 29
Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore
In vigore dal 1 gen 1951
Nel testo delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito l'articolo seguente:
"Art. 123-bis (Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore). - Se l'impugnazione è proposta contro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni degli articoli 347 ultimo comma e 369 ultimo comma del Codice. Tuttavia il giudice della impugnazione può, se lo ritiene necessario, richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-29