Titolo II

Art. 25

Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione

In vigore dal 1 gen 1951
Il testo dell'art. 82 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente: "Art. 82 (Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione). - Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa s'intende rinviata d'ufficio all'udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data di comparizione. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso che il presidente abbia designato un giudice diverso da, quelli che tengono udienze di prima comparizione nel giorno fissato dall'attore. "Se nel giorno fissato non si tiene udienza d'istruzione per festività sopravvenuta o impedimento del giudice istruttore, ovvero per qualsiasi altro motivo, la causa s'intende riavviata d'ufficio alla prima udienza d'istruzione immediatamente successiva. "Il giudice istruttore può, su istanza di parte o d'ufficio, fissare altra udienza d'istruzione, ferme le disposizioni dell'articolo precedente. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento. "Se le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione prevista nel primo e nel terzo comma precedenti, o alcuna di esse, non compariscono nella nuova udienza, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, rinviando la causa, secondo i casi, all'udienza di prima comparizione immediatamente successiva, ovvero ad altra udienza d'istruzione".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-25

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Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione (Art. 25 Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, e disposizioni transitorie.) — Testo vigente | Portale Normativo