Titolo II
Art. 23
Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione
In vigore dal 1 gen 1951
Nel testo delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito l'articolo seguente:
"Art. 80-bis (Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione). - La rimessione al collegio, a norma dell'art. 187 del Codice, può essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-23