Titolo II

Art. 23

Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione

In vigore dal 1 gen 1951
Nel testo delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito l'articolo seguente: "Art. 80-bis (Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione). - La rimessione al collegio, a norma dell'art. 187 del Codice, può essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-23

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Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione (Art. 23 Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, e disposizioni transitorie.) — Testo vigente | Portale Normativo