Titolo II

Art. 20

Computo dei termini di comparizione

In vigore dal 1 gen 1951
Nel testo delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito l'articolo seguente: "Art. 70-bis (Computo dei termini di comparizione). I termini di comparizione, stabiliti nell'art. 163-bis del Codice, debbono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza a norma dell'articolo 168-bis quarto comma dello stesso Codice".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-20

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Computo dei termini di comparizione (Art. 20 Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio) — Testo vigente | Portale Normativo