Titolo II
Art. 20
Computo dei termini di comparizione
In vigore dal 1 gen 1951
Nel testo delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito l'articolo seguente:
"Art. 70-bis (Computo dei termini di comparizione).
I termini di comparizione, stabiliti nell'art. 163-bis del Codice, debbono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza a norma dell'articolo 168-bis quarto comma dello stesso Codice".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-20