Art. 16
Registri di cancelleria del tribunale
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-16
Registri di cancelleria del tribunale
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La disposizione elenca l'insieme dei registri, dei ruoli e delle rubriche alfabetiche che il cancelliere del tribunale è obbligato a tenere per organizzare le cause civili, le esecuzioni, gli affari in camera di consiglio e la contabilità di cancelleria. Specifica inoltre che per ciascuna udienza i ruoli devono essere debitamente sottoscritti dal cancelliere insieme al giudice istruttore o al presidente di sezione. Prima del loro utilizzo, tutti i registri devono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal presidente del tribunale (o suo delegato), a eccezione di quelli sulle spese di giustizia e sulla prenotazione a debito, la cui vidimazione spetta al procuratore della Repubblica (o suo sostituto). Infine, nell'ultimo foglio deve essere annotato per iscritto, in tutte lettere, il numero complessivo dei mezzi fogli che compongono il registro.
La norma serve a garantire l'ordine, la trasparenza e la tracciabilità di tutte le attività, cause, spese e atti giudiziari gestiti presso la cancelleria del tribunale.
Si applica al cancelliere del tribunale, nonché al presidente del tribunale, ai giudici istruttori e al procuratore della Repubblica per le rispettive competenze di firma, vidimazione e controllo.
Un cancelliere di tribunale deve avviare un nuovo registro dei ruoli delle udienze per un giudice istruttore. Prima di utilizzarlo, provvede a far numerare e vidimare ogni mezzo foglio dal presidente del tribunale, indicando in lettere nell'ultima pagina il totale dei fogli, e fa firmare il ruolo al giudice e a se stesso al termine di ogni udienza.
Obbligo per il cancelliere di tenere i 19 registri indicati; obbligo di numerare e vidimare in ogni mezzo foglio i registri prima dell'uso da parte dell'autorità competente; obbligo di sottoscrizione dei ruoli di udienza; obbligo di annotare in lettere nell'ultimo foglio il numero totale dei mezzi fogli. Non sono indicate sanzioni nel testo.
È stato integralmente sostituito l'articolo 30 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile con il nuovo elenco dettagliato dei registri di cancelleria del tribunale e con le relative modalità di vidimazione e tenuta.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.