Titolo II

Art. 16

Registri di cancelleria del tribunale

In vigore dal 1 gen 1951
Il testo dell' delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente: " (Registri di cancelleria del tribunale). - Il cancelliere del tribunale deve tenere i seguenti registri: 1) ruolo generale degli affari contenziosi civili; 2) rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili; 3) ruolo delle cause assegnate a ciascuna sezione; 4) rubrica alfabetica generale delle cause assegnate a ciascuna sezione; 5) ruolo per ogni giudice istruttore delle cause a lui assegnate; 6) rubrica alfabetica generale delle cause assegnate ad ogni istruttore; 7) ruolo delle udienze per ciascun giudice istruttore, nel quale sono segnate le cause trattate in ogni udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal giudice istruttore e dal cancelliere; 8) ruolo di udienza per ciascuna sezione, nel quale sono segnate le cause portate alla discussione e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal presidente e dal cancelliere; 9) ruolo generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio; 10) rubrica alfabetica generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio; 11) ruolo generale delle esecuzioni; 12) rubrica alfabetica generale delle esecuzioni; 13) registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali; 14) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione; 15) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale; 16) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito; 17) registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell' contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio; 18) registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'; 19) registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici. "Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, tranne quelli indicati ai numeri 15 e 16, i quali debbono essere numerati e vidimati dal procuratore della Repubblica o da un sostituto da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-16

In sintesi

La disposizione elenca l'insieme dei registri, dei ruoli e delle rubriche alfabetiche che il cancelliere del tribunale è obbligato a tenere per organizzare le cause civili, le esecuzioni, gli affari in camera di consiglio e la contabilità di cancelleria. Specifica inoltre che per ciascuna udienza i ruoli devono essere debitamente sottoscritti dal cancelliere insieme al giudice istruttore o al presidente di sezione. Prima del loro utilizzo, tutti i registri devono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal presidente del tribunale (o suo delegato), a eccezione di quelli sulle spese di giustizia e sulla prenotazione a debito, la cui vidimazione spetta al procuratore della Repubblica (o suo sostituto). Infine, nell'ultimo foglio deve essere annotato per iscritto, in tutte lettere, il numero complessivo dei mezzi fogli che compongono il registro.

Perché esiste questa norma

La norma serve a garantire l'ordine, la trasparenza e la tracciabilità di tutte le attività, cause, spese e atti giudiziari gestiti presso la cancelleria del tribunale.

A chi si applica

Si applica al cancelliere del tribunale, nonché al presidente del tribunale, ai giudici istruttori e al procuratore della Repubblica per le rispettive competenze di firma, vidimazione e controllo.

Esempio pratico

Un cancelliere di tribunale deve avviare un nuovo registro dei ruoli delle udienze per un giudice istruttore. Prima di utilizzarlo, provvede a far numerare e vidimare ogni mezzo foglio dal presidente del tribunale, indicando in lettere nell'ultima pagina il totale dei fogli, e fa firmare il ruolo al giudice e a se stesso al termine di ogni udienza.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per il cancelliere di tenere i 19 registri indicati; obbligo di numerare e vidimare in ogni mezzo foglio i registri prima dell'uso da parte dell'autorità competente; obbligo di sottoscrizione dei ruoli di udienza; obbligo di annotare in lettere nell'ultimo foglio il numero totale dei mezzi fogli. Non sono indicate sanzioni nel testo.

Cosa è cambiato

È stato integralmente sostituito l'articolo 30 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile con il nuovo elenco dettagliato dei registri di cancelleria del tribunale e con le relative modalità di vidimazione e tenuta.

Domande frequenti

Chi deve vidimare i registri prima che vengano utilizzati?La numerazione e la vidimazione spettano al presidente del tribunale (o a un giudice da lui delegato), mentre per i registri delle spese anticipate dall'erario e di quelle per la prenotazione a debito la vidimazione compete al procuratore della Repubblica (o a un sostituto delegato).
Chi deve sottoscrivere i ruoli di udienza?Il ruolo delle udienze del giudice istruttore è sottoscritto per ogni udienza dal giudice istruttore e dal cancelliere, mentre il ruolo di udienza di sezione è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.
Cosa deve essere indicato alla fine di ciascun registro?Nell'ultimo mezzo foglio deve essere espressamente annotato, scritto in tutte lettere, il numero complessivo di mezzi fogli che compongono il registro.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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