Titolo II
Art. 16
Registri di cancelleria del tribunale
In vigore dal 1 gen 1951
Il testo dell' delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:
" (Registri di cancelleria del tribunale). - Il cancelliere del tribunale deve tenere i seguenti registri:
1) ruolo generale degli affari contenziosi civili;
2) rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili;
3) ruolo delle cause assegnate a ciascuna sezione;
4) rubrica alfabetica generale delle cause assegnate a ciascuna sezione;
5) ruolo per ogni giudice istruttore delle cause a lui assegnate;
6) rubrica alfabetica generale delle cause assegnate ad ogni istruttore;
7) ruolo delle udienze per ciascun giudice istruttore, nel quale sono segnate le cause trattate in ogni udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal giudice istruttore e dal cancelliere;
8) ruolo di udienza per ciascuna sezione, nel quale sono segnate le cause portate alla discussione e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal presidente e dal cancelliere;
9) ruolo generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio;
10) rubrica alfabetica generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio;
11) ruolo generale delle esecuzioni;
12) rubrica alfabetica generale delle esecuzioni;
13) registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;
14) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
15) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale;
16) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;
17) registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell' contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio;
18) registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell';
19) registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici.
"Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, tranne quelli indicati ai numeri 15 e 16, i quali debbono essere numerati e vidimati dal procuratore della Repubblica o da un sostituto da lui delegato.
Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-16