Titolo II

Art. 16

Registri di cancelleria del tribunale

In vigore dal 1 gen 1951
Il testo dell' delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente: " (Registri di cancelleria del tribunale). - Il cancelliere del tribunale deve tenere i seguenti registri: 1) ruolo generale degli affari contenziosi civili; 2) rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili; 3) ruolo delle cause assegnate a ciascuna sezione; 4) rubrica alfabetica generale delle cause assegnate a ciascuna sezione; 5) ruolo per ogni giudice istruttore delle cause a lui assegnate; 6) rubrica alfabetica generale delle cause assegnate ad ogni istruttore; 7) ruolo delle udienze per ciascun giudice istruttore, nel quale sono segnate le cause trattate in ogni udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal giudice istruttore e dal cancelliere; 8) ruolo di udienza per ciascuna sezione, nel quale sono segnate le cause portate alla discussione e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal presidente e dal cancelliere; 9) ruolo generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio; 10) rubrica alfabetica generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio; 11) ruolo generale delle esecuzioni; 12) rubrica alfabetica generale delle esecuzioni; 13) registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali; 14) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione; 15) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale; 16) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito; 17) registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell' contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio; 18) registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'; 19) registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici. "Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, tranne quelli indicati ai numeri 15 e 16, i quali debbono essere numerati e vidimati dal procuratore della Repubblica o da un sostituto da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Registri di cancelleria del tribunale (Art. 16 Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, e disposizioni transitorie.) — Testo vigente | Portale Normativo