Titolo II

Art. 26

Trattazione scritta della causa

In vigore dal 1 gen 1951
Nel testo delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e inserito l'articolo seguente: "Art. 83-bis (Trattazione scritta della causa). - Il giudice istruttore, quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell'art. 180 primo comma del Codice, può stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed il termine entro il quale l'altra parte deve rispondere".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-26

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