Titolo II
Art. 32
Determinazione dei giorni d'udienza in appello
In vigore dal 1 gen 1951
Il testo dell'art. 128 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:
"Art. 128 (Determinazione dei giorni d'udienza).
Il decreto del primo presidente della corte d'appello, che stabilisce, a norma dell'art. 1633 secondo comma del Codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze (destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza della corte d'appello entro il 30 novembre di ogni anno, e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.
"Il primo presidente della corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui egli stesso, i presidenti di sezione e gli istruttori debbono tenere le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale d'udienza, della corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce.
Se nel corso dell'anno uno o più istruttori cessano di fare parte della corte d'appello o della sezione, debbono di volta in volta essere apportate al decreto le necessarie modificazioni".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-32