Titolo II

Art. 32

Determinazione dei giorni d'udienza in appello

In vigore dal 1 gen 1951
Il testo dell'art. 128 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente: "Art. 128 (Determinazione dei giorni d'udienza). Il decreto del primo presidente della corte d'appello, che stabilisce, a norma dell'art. 1633 secondo comma del Codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze (destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza della corte d'appello entro il 30 novembre di ogni anno, e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce. "Il primo presidente della corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui egli stesso, i presidenti di sezione e gli istruttori debbono tenere le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale d'udienza, della corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce. Se nel corso dell'anno uno o più istruttori cessano di fare parte della corte d'appello o della sezione, debbono di volta in volta essere apportate al decreto le necessarie modificazioni".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Determinazione dei giorni d'udienza in appello (Art. 32 Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio) — Testo vigente | Portale Normativo