Titolo II

Art. 36

Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione

In vigore dal 1 gen 1951
Nel testo delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito l'articolo seguente: "Art. 131-bis (Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione). - Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza prevista dall'art. 373 del Codice, il giudice non può decidere se la parte istante non ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-36

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione (Art. 36 Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio) — Testo vigente | Portale Normativo