Titolo II
Art. 37
Ricorso contro sentenze non definitive
In vigore dal 1 gen 1951
Il testo dell'art. 133 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:
"Art. 133 (Riserva di ricorso. Estinzione del processo). - La riserva di ricorso per cassazione prevista nell'art. 361 del Codice deve essere fatta nei modi stabiliti dall'art. 129 primo e secondo comma.
Si applicano al ricorso per cassazione le disposizioni dell'art. 129 terzo comma".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-37