Titolo II

Art. 37

Ricorso contro sentenze non definitive

In vigore dal 1 gen 1951
Il testo dell'art. 133 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente: "Art. 133 (Riserva di ricorso. Estinzione del processo). - La riserva di ricorso per cassazione prevista nell'art. 361 del Codice deve essere fatta nei modi stabiliti dall'art. 129 primo e secondo comma. Si applicano al ricorso per cassazione le disposizioni dell'art. 129 terzo comma".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-37

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Ricorso contro sentenze non definitive (Art. 37 Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, e disposizioni transitorie.) — Testo vigente | Portale Normativo