Titolo III
Art. 42
Processi di primo grado iniziati anteriormente alla legge 14 luglio 1950, n. 581
In vigore dal 1 gen 1951
Se anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, la citazione e stata notificata almeno ad uno dei convenuti, continuano ad osservarsi, per la costituzione delle parti, le disposizioni del Codice di procedura civile del 1940. Decorso il termine per la costituzione del convenuto, il cancelliere presenta il fascicolo d'ufficio al presidente del tribunale, il quale provvede immediatamente, d'ufficio, alla designazione del giudice istruttore, se non crede di procedere egli stesso all'istruzione della causa, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti davanti al medesimo giudice. Se il tribunale è diviso in sezioni, il presidente assegna la causa ad una di esse. In questo caso i predetti provvedimenti sono di competenza del presidente della sezione.
Il cancelliere comunica il decreto del presidente alle parti costituite, a norma dell'art. 173 ultimo comma del Codice di procedura civile del 1940. Se le parti costituite non compariscono davanti al giudice istruttore, si applica la disposizione dell'art. 181 primo comma dello stesso Codice.
Si applicano le disposizioni sulla riassunzione e sulla estinzione del processo, contenute nell' della legge 14 luglio 1950, n. 581, se la citazione è stata notificata almeno ad uno dei convenuti anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge e, scaduto dopo tale data il termine per la costituzione del convenuto, nessuna delle parti si è costituita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-42