Titolo III

Art. 46

Estinzione del processo per inattività delle parti

In vigore dal 1 gen 1951
Se all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, sono in corso termini perentori stabiliti dal Codice di procedura civile del 1940 per rinnovare la citazione, ovvero per proseguire, riassumere o integrare il giudizio, tali termini sono sostituiti da quelli fissati dalla stessa legge. Rimangono immutati i termini perentori stabiliti dal giudice, che sono in corso alla data anzidetta. Se alla stessa data si è verificata una causa di estinzione del processo, che non sia stata dichiarata dal giudice ovvero dedotta dalla parte, l'estinzione può essere pronunciata soltanto su eccezione di parte proposta prima di ogni altra istanza o difesa successivamente alla entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581. La parte, che all'entrata in vigore della predetta legge non è decaduta dall'impugnazione prevista negli articolo 308 e 630 terzo comma del Codice di procedura civile del 1940, può proporre, nelle forme rispettivamente stabilite dall' della stessa legge e dall' del presente decreto, reclamo al collegio contro le ordinanze pronunciate dal giudice istruttore o dal giudice dell'esecuzione, anteriormente alla data anzidetta, che abbiano dichiarato l'estinzione del processo per inattività delle parti a norma degli articoli 307 e 630 dello stesso Codice. Il termine di dieci giorni per il reclamo decorre dall'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, salvo che l'ordinanza sia comunicata successivamente a tale data. Il collegio, secondo i casi, pronuncia a norma dell' della predetta legge, ovvero a norma dell' del presente decreto. Se all'entrata in vigore della stessa legge è pendente davanti al giudice istruttore, ovvero davanti al giudice dell'esecuzione, il reclamo proposto a norma degli articoli 308 e 630 terzo comma del Codice di procedura civile del 1940, contro l'ordinanza di estinzione del processo pronunciata dallo stesso giudice, questi dispone la comunicazione del reclamo alle altre parti costituite, assegnando un termine per la risposta scaduto tale termine, il collegio provvede sul reclamo a norma del comma precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-46

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Estinzione del processo per inattività delle parti (Art. 46 Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio) — Testo vigente | Portale Normativo