Titolo III

Art. 48

Appello e ricorso per cassazione contro sentenze parziali

In vigore dal 1 gen 1951
La sentenza parziale pubblicata anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, può essere impugnata immediatamente, con appello o con ricorso per cassazione, dalla parte che a tale data ha fatto la riserva prevista nel Codice di procedura civile del 1940 o che non sia decaduta dal diritto di farla. Se la sentenza è stata notificata anteriormente alla entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, i termini stabiliti dall'art. 325 del Codice di procedura civile del 1940 decorrono da tale data; altrimenti decorrono dalla notificazione. Il termine di decadenza dall'impugnazione, previsto nell'art. 327 del predetto Codice, decorre dall'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581. La parte che all'entrata in vigore della predetta legge non è decaduta dal diritto di fare la riserva prevista nel Codice di procedura civile del 1940, e che non intende avvalersi della facoltà d'impugnare immediatamente la sentenza a norma del primo comma, può fare la riserva d'impugnazione nella forma, e con gli effetti previsti negli della stessa legge. Tale riserva deve essere fatta entro gli stessi termini previsti nel comma precedente, e in ogni caso non oltre la prima udienza davanti al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza, o, se questa sia stata comunicata, non oltre la prima udienza successiva all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581. La riserva fatta anteriormente a tale data produce gli effetti previsti negli della legge 14 luglio 1950, n. 581, qualora la parte interessata non si avvalga della facoltà; d'impugnare immediatamente la sentenza a norma del primo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-48

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Appello e ricorso per cassazione contro sentenze parziali (Art. 48 Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio) — Testo vigente | Portale Normativo