Titolo III
Art. 52
Sospensione dell'esecuzione di sentenze soggette a ricorso per cassazione
In vigore dal 1 gen 1951
Se all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, non è decorso il termine per proporre l'istanza di sospensione dell'esecuzione di una sentenza soggetta a ricorso per cassazione, tale istanza può essere proposta a norma dell' della predetta legge.
Sulle istanze proposte anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, continua a provvedere la corte suprema di cassazione, la quale può disporre che l'esecuzione sia sospesa, o che sia prestata cauzione, quando dall'esecuzione stessa può derivare grave e irreparabile danno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-52