Titolo III

Art. 52

Sospensione dell'esecuzione di sentenze soggette a ricorso per cassazione

In vigore dal 1 gen 1951
Se all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, non è decorso il termine per proporre l'istanza di sospensione dell'esecuzione di una sentenza soggetta a ricorso per cassazione, tale istanza può essere proposta a norma dell' della predetta legge. Sulle istanze proposte anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, continua a provvedere la corte suprema di cassazione, la quale può disporre che l'esecuzione sia sospesa, o che sia prestata cauzione, quando dall'esecuzione stessa può derivare grave e irreparabile danno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-52

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