Titolo III

Art. 55

Sequestri

In vigore dal 1 gen 1951
Il procedimento per i sequestri giudiziari e conservativi autorizzati anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, è regolato dalle disposizioni del Codice di procedura civile del 1940, ma il termine di cinque giorni stabilito dal primo e dal secondo comma dell'art. 680 dello stesso Codice, che sia ancora in corso, è sostituito da quello di quindici giorni previsto nell' della predetta legge. Se il sequestro è stato autorizzato dopo l'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, si applicano le norme della predetta legge, anche nel caso che l'istanza sia stata proposta prima di tale data. Se l'atto di sequestro notificato anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, non contiene la citazione del terzo per fare la dichiarazione prevista nell'art. 547 del codice di procedura civile del 1940, il terzo non può essere citato per fare la dichiarazione prima che il sequestro sia stato convalidato con sentenza passata in giudicato. Qualora l'atto di sequestro contenga la citazione del terzo per fare la dichiarazione, e il giudizio di convalida non sia stato definito in primo grado, il terzo può chiedere l'immediato accertamento dei suoi obblighi, a norma dell' della predetta legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-55

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Sequestri (Art. 55 Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, e disposizioni transitorie.) — Testo vigente | Portale Normativo