Titolo III
Art. 56
Determinazione delle udienze di prima comparizione e delle udienze d'istruzione
In vigore dal 1 gen 1951
Nella prima attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, i decreti del presidente del tribunale, e quelli del primo presidente della corte d'appello, previsti negli del presente decreto, sono affissi nel giorno dell'entrata in vigore della predetta legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 25. - CONSOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-56