Titolo III

Art. 56

Determinazione delle udienze di prima comparizione e delle udienze d'istruzione

In vigore dal 1 gen 1951
Nella prima attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, i decreti del presidente del tribunale, e quelli del primo presidente della corte d'appello, previsti negli del presente decreto, sono affissi nel giorno dell'entrata in vigore della predetta legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 ottobre 1950 EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1950 Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 25. - CONSOLI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-56

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Determinazione delle udienze di prima comparizione e delle udienze d'istruzione (Art. 56 Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, e disposizioni transitorie.) — Testo vigente | Portale Normativo